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Statuto sociale di Studio27 APS

ART. 1 (Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato: “STUDIO27 ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE” brevemente detta anche STUDIO27 APS, assume la natura giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
L’acronimo APS o la locuzione “associazione di promozione sociale” potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.
L’associazione ha sede legale nel comune di MARTELLAGO (VE) e ai soli fini delle comunicazioni agli enti e senza che la sua modifica, nell’ambito del medesimo Comune, comporti variazione statutaria l’indirizzo è posto in Piazza IV Novembre, 27.

ART. 2 (Statuto)

L’associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’associazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

L’associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale finalizzate alla diffusione della cultura musicale e artistica; in particolare l’associazione si propone quale scopo principale la crescita culturale e civile degli associati attraverso la partecipazione attiva ai processi creativi nella convinzione che ogni attività artistica ed interesse culturale contribuisca in maniera fondamentale alla socializzazione ed alla comprensione dell’unicità di ogni individuo.
Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono:
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

  • organizzazione e gestione di corsi di canto e strumento, individuali e collettivi di qualsiasi livello aperti a tutti gli associati;
  • organizzazione di manifestazioni, convegni, dibattiti, seminari e ricerche di ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi musicali;
  • collaborare con enti pubblici e privati, scuole di ogni ordine e grado, per integrare i percorsi di apprendimento istituzionali soprattutto nel campo della musica moderna;
  • formare una corale di canto.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell’organo di amministrazione.
L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.
L’associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell’associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
Possono aderire all’associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
L’ammissione all’associazione è deliberata dall’Organo di amministrazione su domanda dell’interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.
Le domande di ammissione avanzate da minorenni dovranno essere controfirmate da chi ne esercita la potestà genitoriale o la tutela legale che rappresenterà il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione risponderà verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
In caso di rigetto della domanda, l’organo di amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola.
L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.
L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.
Essi hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee;
  • esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
  • votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
  • denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

  • rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
  • versare, se prevista, la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’organo competente.
  • I soci minorenni non hanno diritto di voto.

    ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

    L’associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
    La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
    L’attività dell’associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione.
    Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

    ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)

    La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
    L’associato può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta all’organo amministrativo.
    L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, che si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all’immagine dell’associazione può essere escluso dall’associazione. L’esclusione è deliberata dal consiglio direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato.
    L’associato può ricorrere entro trenta giorni dalla data di comunicazione all’Assemblea che valuterà il ricorso e delibererà, a maggioranza assoluta e voto segreto, sull’esito dello stesso. L’assemblea per la valutazione del ricorso deve essere convocata entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso.
    La perdita della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato.
    Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.

    ART. 10 (Gli organi sociali)

    Sono organi dell’associazione:
    • Assemblea degli associati
    • Organo di amministrazione
    • Presidente
    • Organo di controllo
    • Organo di revisione

    ART. 11 (L’assemblea)

    L’assemblea è composta dagli associati dell’associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l’organo sovrano.
    Ciascun associato ha diritto ad un voto, non sono ammesse deleghe.
    I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela legale hanno diritto di ricevere la convocazione dell’Assemblea e di potervi assistere ma non hanno diritto né di parola né di voto.
    L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all’assemblea stessa.
    È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione.
    Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail trasmessa al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.
    L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l’organo amministrativo lo ritenga necessario.
    I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
    Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione.
    L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

    ART.12 (Compiti dell’Assemblea)

    L’assemblea:
    • determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
    • approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
    • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
    • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
    • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
    • delibera sull’esclusione degli associati;
    • delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
    • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
    • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
    • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
    Tutte le delibere assembleari ed i rendiconti, oltre ad essere trascritti nel libro verbali delle Assemblee dei Soci, sono pubblicizzati ai soci mediante invio per posta elettronica.

    ART. 13 (Assemblea ordinaria)

    L’assemblea ordinaria, presieduta dal Presidente dell’Organo di Amministrazione, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.
    L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
    Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un giorno.
    È ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
    Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

    ART. 14 (Assemblea straordinaria)

    L’assemblea straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall’assemblea stessa con maggioranza semplice il quale nomina tra i soci un segretario verbalizzante.
    L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

    ART. 15 (Organo di amministrazione)

    L’organo di amministrazione governa l’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi
    generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
    L’organo di amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 11 (undici) membri eletti dall’assemblea tra le persone fisiche associate, compreso il Presidente.
    Dura in carica per tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
    L’organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
    Si applica l’articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile.
    L’organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.
    In particolare, tra gli altri compiti:
    • amministra l’associazione,
    • attua le deliberazioni dell’assemblea,
    • predispone il bilancio di esercizio a norma dell’art. 13 del d. lgs, 117/2017 e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
    • predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio,
    • stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
    • cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
    • è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts,
    • disciplina l’ammissione degli associati,
    • accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
    • delibera sui casi di esclusione del socio;
    • delibera le quote sociali e gli eventuali contributi di ammissione,
    Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
    Il presidente dell’associazione è il presidente dell’organo di amministrazione ed è nominato dall’assemblea assieme agli altri componenti dell’organo di amministrazione.
    Il consiglio direttivo si riunisce almeno due volte l’anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate almeno 2 giorni prima della data della riunione.
    Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
    Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
    L’organo di amministrazione nomina, tra i suoi membri un Segretario ed un Tesoriere.
    Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri.
    Ad egli spetta altresì provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede inoltre a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.
    Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo.
    Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

    ART. 16 (Il Presidente)

    Il presidente è eletto dall’assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
    Il presidente dura in carica quanto l’organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea.
    Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e dell’organo di amministrazione.
    Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.
    Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo rettifica da parte di quest’ultimo nella prima adunanza utile.
    Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

    ART. 17 (Organo di controllo)

    L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
    L’organo di controllo:
    • vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
    • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
    • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
    • attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il
    bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
    Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all’art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
    Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

    ART. 18 (Organo di Revisione legale dei conti)

    È nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

    Art. 19 (Libri sociali)

    L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
    a) il libro degli associati tenuto a cura dell’organo di amministrazione;
    b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
    c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;
    d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell’organo di amministrazione.
    Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 10 giorni dalla data della richiesta formulata all’organo competente

    ART. 20 (Risorse economiche)

    Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
    • quote e contributi associativi;
    • contributi pubblici e privati;
    • donazioni e lasciti testamentari;
    • rendite patrimoniali;
    • attività di raccolta fondi;
    • rimborsi da convenzioni;
    • proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all’operatività del Runts.
    • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

    ART. 21 (I beni)

    I beni dell’associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’associazione, e sono ad essa intestati.
    I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’associazione e può essere consultato dagli associati.

    ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

    L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

    ART. 23 (Esercizio sociale)

    L’esercizio sociale dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione.
    Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale
    del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

    ART. 24 (Bilancio sociale)

    È redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

    ART. 25 (Convenzioni)

    Le convenzioni tra l’associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante.
    Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’associazione.

    ART. 26 (Personale retribuito)

    L’associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017.
    I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’associazione.

    ART. 27 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

    Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

    ART. 28 (Responsabilità dell’associazione)

    Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

    ART. 29 (Assicurazione dell’associazione)

    L’associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’associazione stessa.

    ART. 30 (Devoluzione del patrimonio)

    In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta
    dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

    ART. 31 (Disposizioni finali)

    Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

    ART. 32 (Norma transitoria)

    1. Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo.
    3. L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.